La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza, pubblicata in data 17.10.2023, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Oristano, ha confermato che la prescrizione delle rimesse solutorie va individuata sul saldo rettificato (ottenuto dopo aver eliminato tutti gli oneri imposti illegittimamente al correntista) e non sul saldo banca.
La sentenza della Corte Cagliaritana si muove sul solco oramai tracciato dalla Suprema Corte (Cass n. 9141/2020; n. 20621/2021 e n. 3858/21):) secondo la quale “…per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”.
Occorre ricordare infatti, che in questo tipo di contenzioso, l’eccezione di prescrizione che va a colpire la domanda di ripetizione dell’indebito formulata dal correntista, rappresenta un micidiale strumento in mano alle banche.
Di conseguenza, individuare l’operatività della prescrizione sul saldo rettificato e non sul saldo banca, comporta un evidente ed importante vantaggio per il correntista.
Nel caso di specie, la Corte di Cagliari nell’accogliere il motivo di appello proposto dal nostro studio, ha condannato la banca al pagamento della somma di euro 1.333.287,00.