
Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., contro l’atto del delegato alle vendite in quanto era stato escluso dalla partecipazione all’asta per la vendita di un bene del terzo datore d’ipoteca che aveva garantito un debito della società.
In accoglimento delle difese del nostro studio, che rappresentava l’aggiudicatario dell’immobile, il Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Cagliari, ha avuto occasione di ribadire che “La illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2313 cod. civ., trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all’art. 2304 cod. civ., richiamato dal successivo art. 2318. Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni. … Alla stregua di tali postulati, l’atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria …” (Cass. Sez. 1, 06/11/2006, n. 23669, Rv. 593103 – 01; si vedano anche le successive Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18312 del 30/08/2007; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 3022 del 16/02/2015, Rv. 634104 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 279 del 10/01/2017).
Peraltro il reclamante lamentava l’illegittimità dell’esperimento dell’asta in quanto l’esclusione era avvenuta solamente in fase di aggiudicazione e dopo averne ammesso inizialmente la sua partecipazione.
Il Giudice ha avuto occasione di ricordare che non sussiste alcun riferimento normativo che imponga di ritenere che, come dedotto dall’opponente, la valutazione sull’ammissibilità dell’offerta debba avvenire in un’unica sede, all’apertura delle buste, e che debba essere formalizzata contestualmente;
In conclusione, anche se il bene pignorato appartiene al terzo datore d’ipoteca, l’esclusione per il debitore di partecipare all’asta prevista dall’art. 571 cpc non si riferisce esclusivamente al “debitore esecutato” ma al debitore considerato nella sua più ampia accezione.
Da qui il rigetto del reclamo proposto dal socio accomandatario.
